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Assegno di invalidità INPS

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ INPS

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Requisiti richiesti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di  contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

La domanda può  essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo (mod. SS3).

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso.

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995

Presso il nostro studio è possibile effettuare la visita per la valutazione della sussistenza dei requisiti medico-legali per l’inoltro della domanda, nonchè la compilazione della domanda stessa su apposito modulo.